venerdì 29 gennaio 2010

Non si possono tagliare i fondi agli enti montani in base all'altitudine


La Consulta ha accolto il ricorso della regione Liguria e ha bocciato la norma del dl 112/2008

Lo Stato non può discriminare le Comunità montane sulla base del loro livello altimetrico e conseguentemente tagliare i fondi agli enti che si trovino sotto una determinata soglia d'altitudine. La fissazione di un criterio così rigido per riordinare le Comunità montane non è costituzionalmente illegittima, ma non spetta allo stato, bensì alle regioni. Lo stato può solo indicare dei parametri di massima, ma sempre «in modo generico e non vincolante». Con queste motivazioni la Corte costituzionale, nella sentenza n. 27/2010, depositata ieri in cancelleria, ha accolto il ricorso della regione Liguria e ha dichiarato illegittimo l'art. 76, comma 6-bis, del dl 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) con cui il governo aveva tagliato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle Comunità montane. Stabilendo, nella Finanziaria 2010, che alla riduzione dei fondi si procedesse prioritariamente «intervenendo sulle Comunità che si trovano ad un'altitudine media inferiore a 750 metri sopra il livello del mare».
Nella decisione redatta dal giudice Paolo Maria Napolitano, la Consulta ha fatto il punto sulle norme statali in materia di comunità montane contenute nella Finanziaria 2008 (art. 2, commi da 17 a 22, della legge 244/2007) e già oggetto di giudizio da parte della Corte con la sentenza n.237/2009. In quelle norme il legislatore statale aveva disposto che le regioni, con proprie leggi, procedessero ad un riordino della disciplina delle comunità montane, in modo da ridurre, a regime, la spesa corrente per il loro funzionamento. Le regioni, nelle leggi di riordino, avrebbero dovuto tener conto di alcuni criteri, indicati nel comma 18 dell'art. 2 della medesima legge finanziaria 2008, che venivano definiti «principi fondamentali».
Tali norme sono state ritenute legittime «in quanto riconducibili alla materia del coordinamento della finanza pubblica e rispondenti ai requisiti che la giurisprudenza costituzionale richiede alle norme statali che fissano i relativi principi».
La Corte ha promosso la Finanziaria 2008 perché «il legislatore statale, in funzione dell'obiettivo di riduzione della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane, e senza incidere in modo particolare sull'autonomia delle regioni», si è limitato a fornire al legislatore regionale alcuni indicatori «che si presentano non vincolanti, né dettagliati, né autoapplicativi e che tendono soltanto a dare un orientamento di massima alle modalità con le quali deve essere attuato tale riordino». Nel dl 112/2008, invece, è accaduto esattamente il contrario. «La previsione, di un criterio altimetrico rigido, quale quello individuato dall'art. 76, comma 6-bis, come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane», scrivono i giudici delle leggi, «esorbita dai limiti della competenza statale e viola l'art. 117 Cost. Si impone, pertanto, la declaratoria di illegittimità nella parte in cui prevede che le comunità destinatarie della riduzione devono prioritariamente essere individuate tra quelle che si trovano ad una altitudine media inferiore a 750 metri sopra il livello del mare».

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