domenica 1 novembre 2009

Alcune considerazioni sull’IVA e la Tariffa Igiene Ambientale


Come devono comportarsi gli utenti del servizio, titolari di partita IVA?

di Milena Barzaglia (Consigliere comunale e Assessore al Bilancio)

La tariffa di igiene ambientale (TIA) è stata istituita dall’art. 49 del D.Lgs 22/97 (Decreto Ronchi) ed è attualmente in vigore in oltre 1.300 Comuni italiani.
La TIA, in quanto tariffa sostitutiva della precedente Tarsu (Tassa comunale sui rifiuti solidi urbani) è sempre stata applicata da HERA come corrispettivo di un servizio reso e pertanto assoggettabile ad IVA al 10%; peraltro tale soluzione applicativa è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate che con la risoluzione n. 250 del 17 giugno 2008 aveva confermato l’imponibilità della tariffa ai fini IVA con aliquota ridotta al 10%.
Successivamente con la Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 la Corte Costituzionale, ribaltando il precedente orientamento dell’Agenzia dell’Entrate, ha assegnato alle Commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie riguardanti la tariffa di igiene ambientale TIA sancendone quindi la natura tributaria, come la vecchia TARSU, e quindi non assoggettabile ad IVA.
Tale pronunciamento ha dato spunto a diversi utenti e Associazioni di categoria per richiedere al Gestore la sospensione dell’applicazione dell’IVA alla TIA e il rimborso delle quote pagate negli anni precedenti.
Ma cosa altro c’è dietro a questo? La gestione dei rifiuti con addebito dell'Iva fa nascere, in capo ai soggetti riceventi, due ordini di problemi:
- Il primo, è relativo alle somme da pagare nei confronti del soggetto emittente la fattura; in altre parole, è legittimo non pagare l'Iva addebitata irregolarmente?.
- Il secondo, che coinvolge i soggetti titolari di partita Iva, riguarda l'eventuale violazione di indebita detrazione dell'Iva addebitata, posto che ormai è ben noto che l'Iva non può essere applicata sulla prestazione.
I dubbi potranno essere risolti solo dopo i chiarimenti normativi che sono in fase di studio da parte degli organi preposti. L’auspicio è che tali chiarimenti, in un’ottica di semplificazione, facciano salvi i comportamenti adottati dai vari soggetti coinvolti fino al momento in cui tali chiarimenti saranno resi noti ed operativi .
In attesa, mi viene da pensare che nei casi in cui i gestori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti continuino ad applicare l'Iva sulla TIA (e, fino a disposizione contraria, devono continuare a farlo), sia legittimo, da parte dei soggetti titolari di partita Iva, che ricevono le fatture relative alla TIA, operare la detrazione con riferimento all'imposta sul valore aggiunto.
In merito all’atteggiamento tenuto dal PdL sulla vicenda, posso dire che mi pare il solito metodo da spot elettorale usato dalla destra? Posso dire che si sollecitano persone ed aziende a chiedere rimborsi senza che ancora chi di dovere (il Parlamento, il Governo, il Ministero delle Finanze,…) si sia pronunciato in merito alla gestione di alcuni aspetti fondamentali?
E con questo non dico che sia illegittimo o sbagliato chiedere il rimborso, dico solo che è giusto farlo quando concretamente si abbiano certezze e indicazioni legislative o da parte del Ministero. Non servono proclami, come per l’Irap, ché poi si deve correre ai ripari per trovare una copertura che non c’é. E allora, inevitabilmente, si taglia, magari sulla scuola, o sulle risorse per le forze dell’ordine.

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